salta la barra Comune di Prato  Governo della città  Statuto e Regolamenti  Agenzie d'affari  Articoli
Comune di Prato
 indietro
Regolamenti del Comune di Prato

Regolamento delle agenzie d'affari



Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza".
Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore".

Articolo 2 - Esclusioni

Non rientrano nelle agenzie d'affari, le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n° 1349 ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Sono escluse:

Articolo 3 - Caratteristiche

I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza:

  1. che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
  2. l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
  3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
  4. il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

Articolo 4 -Requisiti soggettivi

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:

  1. non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
  2. non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

Articolo 5 - Denuncia di inizio attività

Per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico denuncia di inizio attività, da effettuarsi su apposita modulistica.

La denuncia deve contenere:

Devono essere allegati:

Articolo 6 - Efficacia della denuncia di inizio attività

La denuncia di inizio attività diviene efficace trascorsi quarantacinque giorni dall'avvenuta presentazione.

Articolo 7 - Decadenza della denuncia di inizio attività

La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.


Articolo 8 - Requisiti dei locali

Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

  1. direzionale nel caso di attività di prestazioni di servizi
  2. commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

Articolo 9 - Trasferimento della sede dell'attivita' o modifica sostanziale dei locali

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 10 - Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico con apposita modulistica.


 
 indietro  inizio pagina