Regolamento delle agenzie d'affari
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le attività così definite
dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n.
635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773
delle Leggi di pubblica sicurezza".
Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle
imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione
o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia
richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che
siano già soggette a una specifica disciplina di settore".
Non rientrano nelle agenzie d'affari, le agenzie di trasporto di merci mediante
autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n° 1349 ed in genere le
agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità
diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie
di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Sono escluse:
- le agenzie di viaggi
- le agenzie di pegno e pubblici incanti
- le agenzie matrimoniali
- le agenzie di pubbliche relazioni
- le agenzie immobiliari
I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza:
- che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
- l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
- la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
- il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.
Articolo 4 -Requisiti soggettivi
Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:
- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
- non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:
- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità
Articolo 5 - Denuncia di inizio attività
Per poter esercitare l'attività occorre presentare allo Sportello Unico denuncia di inizio attività, da effettuarsi su apposita modulistica.
La denuncia deve contenere:
- a) dati anagrafici del denunciante
- b) dati dell'impresa
- c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.
- d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi
- e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta
- f) nomina dell'eventuale rappresentante.
Devono essere allegati:
- a) planimetria in scala 1:100 dei locali
- b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400mq.);
- c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato
- d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare
- e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato
- f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d'impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri
- g) tariffario in duplice copia di cui una in bollo
- h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro.
- i) Per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'orario da rispettare e lo stesso che per la vendita.
Articolo 6 - Efficacia della denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività diviene efficace trascorsi quarantacinque giorni dall'avvenuta presentazione.
Articolo 7 - Decadenza della denuncia di inizio attività
La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Articolo 8 - Requisiti dei locali
Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:
- direzionale nel caso di attività di prestazioni di servizi
- commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.
Articolo 9 - Trasferimento della sede dell'attivita' o modifica sostanziale dei locali
Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione allo Sportello Unico attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento.
Articolo 10 - Cessazione dell'attività
La cessazione dell'attività deve essere comunicata allo Sportello Unico con apposita modulistica.