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Comune di Prato
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Regolamenti del Comune di Prato

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN SEDE STRADALE

Articolo 1 - Norme generali

1. Le prescrizioni riportate nel presente "Regolamento per l'esecuzione di lavori in sede stradale" si applicano alle strade e/o pertinenze stradali (carreggiate, marciapiedi, parcheggi, piazze, ponti e altre opere d'arte, piste ciclabili, aiuole, corsie riservate, banchine, fossi di guardia, rilevati, scarpate, ecc...) di competenza del Comune di Prato o comunque soggette a servitù di pubblico transito.

2. Per lavoro in sede stradale si intende l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo che determinino l'alterazione della conformazione della sede stradale e delle opere annesse, o qualsiasi opera eseguita nell'ambito di un'occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico che preveda la manomissione della sede stradale (anche attraverso l'approntamento di recinzioni, ponteggi, cantieri, chioschi, stand o qualsiasi altra struttura che preveda ancoraggi o distribuisca carichi rilevanti sulla sede stradale stessa o insista comunque su pavimentazioni in pietra) nonché le occupazioni di reti ed infrastrutture esistenti di proprietà comunale e l'attraversamento in linea aerea.

3. Le autorizzazioni ad eseguire i lavori in sede stradale di competenza del Comune di Prato, sono disciplinate dalle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, dalle Norme Tecniche per l'esecuzione dei lavori in sede stradale, approvate con DGC n° 218 del 02/04/2003 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. ed al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e al DM 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali, e loro s.m.i.

4. Chiunque voglia eseguire lavori in sede stradale deve ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio preposto, attualmente individuato nell'U.O. Gestione Rete Stradale, facente capo al Servizio Urbanizzazione Primaria del Comune di Prato, ad eccezione dei lavori eseguiti da altri uffici del Comune di Prato o dal Cantiere Comunale, attualmente gestito dall'Azienda ASM.

5. Per i lavori eseguiti da altri Servizi del Comune di Prato o dal Cantiere Comunale il Responsabile Unico del Procedimento, o in mancanza di esso, il Responsabile del Servizio che ha disposto un lavoro di cui al precedente comma 2, dovrà comunque far rispettare le prescrizioni tecniche di cui al precedente comma 3, con particolare riferimento al presente regolamento e alle norme tecniche di cui alla DGC 218/2003, ed acquisire, con esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria eseguiti dal Cantiere Comunale, prima dell'approvazione del progetto definitivo o, per opere di modesta entità, dell'inizio dei lavori, il nulla-osta dell'Ufficio preposto, compilando il modello "E", concordando le modalità, le caratteristiche tecniche, le prove sui materiali ed i tempi di intervento e rispettando le eventuali prescrizioni esecutive. Ad ultimazione dei lavori lo stesso RUP dovrà darne avviso all'Ufficio preposto, che dovrà attestarne la regolarità esecutiva, affinché le opere possano essere acquisite al patrimonio comunale. Nel caso in cui le opere non siano ritenute dall'Ufficio preposto rispondenti alle citate norme, il RUP dovrà operarsi per apportare le necessarie modifiche o integrazioni richieste dallo stesso ufficio. Nel frattempo le opere non potranno essere fruibili, se non a totale carico e responsabilità del RUP, che si assume ogni responsabilità per il manifestarsi di eventuali situazioni di pericolo o per danni a terzi. Tali responsabilità sono attribuite anche nel caso in cui vengano realizzati lavori senza il necessario nulla - osta.

6. L'autorizzazione ad eseguire lavori in sede stradale rilasciata in base al presente Regolamento non deve in alcun modo intendersi come sostitutiva dei titoli abilitativi per l'attività edilizia, pertanto i lavori che per loro natura abbiano necessità di essere autorizzati con Permessi di costruire o di presentazione di Denuncia di inizio attività, dovranno comunque essere soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale.

7. Non potranno essere emanate ordinanze di limitazione o chiusura del traffico per lavori in sede stradale, né di apertura al traffico di nuove sistemazioni stradali, né di occupazione del suolo pubblico previa manomissione della sede stradale ai sensi del comma 2 dell'art. 1, senza la preventiva autorizzazione o nulla-osta dell'Ufficio preposto, rilasciata ai sensi del presente Regolamento. Per i lavori in sede stradale l'ordinanza sarà rilasciata solo previa comunicazione dell'inizio dei lavori, effettuata ai sensi del successivo art. 6 e vistata dall'Ufficio competente.

8. Le attività relative alla riscossione degli oneri istruttori, a quelli per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, all'accettazione, al deposito ed allo svincolo delle garanzie e delle polizze fidejussorie versate dai richiedenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, alla sorveglianza ed accettazione degli stessi lavori, all'esecuzione dei ripristini definitivi, all'esecuzione di lavori d'ufficio ed al recupero dei relativi importi, saranno svolte dal Gestore del Cantiere Comunale, su direttive e con il controllo dell'Ufficio Preposto, il quale potrà in seguito richiamare a se tutte o alcune delle dette attività, nonché delegarne altre, previo accordo preventivo. L'entità e le modalità del trasferimento di somme riscosse dal Gestore per conto dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate con apposito atto tra i due soggetti.

9. Tutti gli importi relativi ad oneri o sanzioni stabiliti nel presente Regolamento potranno essere variati con atto redatto a cura dell'Ufficio Preposto, in base alle variazioni ISTAT o a quanto specificato nei successivi articoli e nelle norme di legge.

Articolo 2 - Autorizzazione per lavori stradali

1. Ogni richiesta di autorizzazione per lavori in sede stradale dovrà essere redatta in bollo sugli appositi modelli riportati in allegato al presente Regolamento, debitamente compilati in ogni parte, e dovrà contenere tutti gli elementi previsti nei modelli stessi e citati nel Regolamento stesso, pena la non accettazione della richiesta. Qualora l'intervento richiesto rientri nell'ambito di validità del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art.1 della Legge 8 ottobre 1997, n.352) e s.m.i., e/o in aree sottoposte a vincoli di altro tipo (idrogeologico, ecc.), ognuna delle suddette richieste di intervento dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla autorizzazione ambientale preventiva e/o dalla autorizzazione delle Autorità competenti.

2. Nell'allegato "A" al presente Regolamento è riportato il modello da utilizzare per la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di lavori e scavi su suolo pubblico di ogni tipo. La richiesta di autorizzazione dovrà riferirsi ad un unico intervento, dovrà contenere le generalità del richiedente, dovrà essere corredata di tutti gli elementi necessari (documentazione: grafica, descrittiva, fotografica, ecc.) per individuare le opere da eseguire, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio preposto ed indicare le date presunte di inizio e fine lavori. Per gli interventi realizzati dagli Enti gestori di sottoservizi e necessitanti di una superficie di ripristino inferiore a 20mq, dovrà essere prodotta un'unica richiesta cumulativa annuale, con verifica dell'andamento dei lavori e determinazione degli oneri attraverso presentazione di consuntivo trimestrale. Tale autorizzazione potrà essere sospesa in qualsiasi momento per reiterate inadempienze dell'Ente richiedente, previo motivato giudizio dell'Ufficio preposto . Per i nuovi allacciamenti alle reti dei servizi a seguito di interventi edilizi dei privati la tipologia, l'entità e la superficie dei ripristini dovranno essere valutati complessivamente per tutti i servizi interessati e per tutta la sede stradale prospiciente l'edificio oggetto di intervento edilizio. L'Ufficio preposto si esprimerà in merito ad ogni singola richiesta di autorizzazione rilasciando, ovvero negando specificandone le motivazioni, la specifica autorizzazione entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollo della richiesta. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione verrà interrotto qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tal caso il termine riprenderà a decorrere ex-novo dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti. I lavori relativi ad ogni autorizzazione dovranno avere inizio entro 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rilascio e dovranno essere eseguiti in forma continuativa ed ultimati entro i tempi indicati nella stessa autorizzazione. Entro tali tempi il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà portare a compimento ogni lavorazione, scavo, riempimento e ripristino provvisorio, il tutto secondo le prescrizioni riportate nelle "Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori in sede stradale e dei ripristini presente Regolamento", approvato con DGC n° 218 del 02/04/2003 e s.m.i., con esclusione del ripristino definitivo della pavimentazione stradale. Trascorsi infruttuosamente entrambi i suddetti termini l' autorizzazione decadrà automaticamente. Termini più restrittivi potranno essere imposti dall'Ufficio preposto relativamente alle autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico presso: i centri abitati e/o commerciali in concomitanza delle festività natalizie e pasquali, i luoghi in cui è prevista l'esecuzione di interventi appaltati dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, i luoghi in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati, e/o autorizzati, e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale, in altre particolari situazioni valutate tali ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione. Termini meno restrittivi potranno essere concessi in particolari situazioni, valutate tali ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione. In caso di ripristini provvisori non eseguiti a regola d'arte, incompleti o non rispondenti alle prescrizioni delle citate norme, il Cantiere Comunale, in concomitanza con i lavori di ripristino definitivo, eseguirà tutte le opere necessarie a rendere idonei i ripristini provvisori, imputandone i costi ai titolari dell'autorizzazione, nei modi previsti dal successivo articolo. Della riscontrata inadeguatezza dei ripristini provvisori il Cantiere Stradale darà notizia ai titolari dell'autorizzazione in forma breve (fax o altro mezzo concordato), in modo da poter loro consentire l'accertamento dei fatti contestati. Trascorsa un'ora dalla comunicazione di cui sopra, il Cantiere Stradale potrà procedere, previa documentazione - anche fotografica - dello stato di fatto, all'esecuzione del ripristino definitivo e a tutte le opere necessarie a rendere idoneo il ripristino provvisorio.

3. Per i lavori eseguiti da altri uffici del Comune di Prato o dal Cantiere Comunale, dovrà essere utilizzato l'allegato modello "E" per l'ottenimento del Nulla - osta e per le successive comunicazioni di inizio e fine lavori.

4. Il rilascio dell'autorizzazione sarà seguito da apposito atto convenzionale sottoscritto dall'A.C. e dal soggetto titolare dell'autorizzazione, secondo lo schema allegato "B".

Articolo 3 - Oneri a carico dei richiedenti

1. Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, o un suo delegato, dovrà provvedere:

2. Il mancato adempimento agli obblighi ed ai versamenti di cui ai punti precedenti non consentirà il rilascio di alcuna autorizzazione all'esecuzione di lavori in sede stradale.

3. In caso di occupazione del suolo pubblico il soggetto richiedente è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e sottosuolo ai sensi delle norme vigenti (TOSAP).

4. In caso di uso di infrastrutture comunali il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del canone per l'uso delle infrastrutture e reti di proprietà comunali.

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Articolo 4 - Vigilanza

1. L'ufficio preposto, anche tramite il personale tecnico e di sorveglianza del Cantiere Comunale, eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stradali e della successiva rimessa in pristino, per quanto riguarda il rispetto delle modalità operative del presente Regolamento.

2. Il Corpo di Polizia Municipale eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stradali per quanto riguarda il rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e del DM 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali, e loro s.m.i.

Articolo 5 - Garanzie

1. Ai sensi di quanto riportato all'art.3 del presente Regolamento, il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi, al momento del ritiro di ogni autorizzazione all'esecuzione di lavori su suolo pubblico, sia preventiva sia in sanatoria, dovrà dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori in sede stradale e di ripristino provvisorio e interventi manutentivi. La suddetta cauzione che il soggetto richiedente dovrà versare, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, è determinata, fatta salva la deroga di cui al successivo punto, in misura pari al 100% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio, e verrà determinata dall'Ufficio preposto sulla base dei costi unitari riportati nell'allegato "C" al presente Regolamento, e verrà riportata nel testo della specifica autorizzazione. Il mancato versamento della suddetta cauzione non consentirà il ritiro dell' autorizzazione. Decorsi 180 giorni ed entro 270 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'ultimazione del ripristino provvisorio, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, l'Ufficio preposto -anche tramite il soggetto Gestore del Cantiere Comunale- rilascerà il benestare finale autorizzando lo svincolo della garanzia prestata.

2. In deroga a quanto riportato nei punti precedenti, i soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi o altri interventi su suolo pubblico dovranno sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione. L'entità della cauzione annuale è determinata in misura pari al 15% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino provvisorio/definitivo, e verrà determinata sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi quelli urgenti di cui all'art.7 del presente Regolamento). L'entità della suddetta cauzione annuale non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 30.000,00. Tale garanzia dovrà essere costituita entro il 01 Gennaio di ogni anno solare e dovrà avere validità annuale a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno solare di riferimento. L'importo della suddetta cauzione annuale prestata costituisce garanzia per l'Amministrazione Comunale relativamente ad una eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio/definitivo eseguiti dal soggetto concessionario di pubblici servizi e per eventuali mancati interventi manutentivi ad essi prescritti e mancati pagamenti a favore dell'Amministrazione Comunale stessa, di oneri o penali . Qualora l'Ufficio preposto rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, procederà all'incameramento della cauzione annuale versata, per la quota parte necessaria a coprire la spesa per l'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino dell'area oggetto dell'intervento e gli oneri e le penali eventualmente non corrisposti. In tale caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente reintegrare la cauzione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della cauzione annuale stessa. Qualora il soggetto concessionario di pubblici servizi abbia provveduto ad eseguire correttamente la totalità dei lavori annui di scavo e ripristino, per ognuno dei quali sia stato rilasciato il benestare finale, ed abbia provveduto al regolare pagamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, degli oneri per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo, l'Ufficio preposto autorizzerà lo svincolo della garanzia annuale prestata solamente dopo il 30 Giugno dell'anno successivo e comunque entro il 30 Settembre.

3. Qualora il soggetto titolare di una qualsiasi delle autorizzazioni contemplate nel presente Regolamento non esegua correttamente i lavori autorizzati, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, in tutto o in parte, la cauzione versata a copertura dei danni prodotti dalla imperfetta realizzazione dei lavori, desumibile da specifico verbale redatto in contraddittorio fra l'Ufficio preposto ed il titolare dell'autorizzazione. La fideiussione bancaria o assicurativa, relativa alla suddetta cauzione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Prato. Analogamente l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla escussione della polizza fideiussoria, salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti.

Articolo 6 - Comunicazioni di inizio e fine lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento dovrà comunicare preventivamente, all'Ufficio preposto ed ai soggetti di cui all'art. 4, anche via fax o via telematica, la data di inizio e la durata dei lavori, comprensivi del ripristino provvisorio e, contemporaneamente al suo verificarsi, quella di ultimazione, in base alla data di ricevimento della quale verrà determinata l'effettiva durata degli stessi. In caso di interventi di estensione o di rifacimento di tratti di rete, la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere inviata, almeno dieci giorni prima dell'effettivo inizio, anche alla Circoscrizione di competenza, che provvederà ad informare i residenti interessati dai lavori. Per tali comunicazioni dovrà essere utilizzato il modello allegato "D" che verrà fornito parzialmente compilato al titolare dell'autorizzazione in sede di rilascio della stessa. La comunicazione d'inizio dei lavori dovrà contenere obbligatoriamente: il nominativo del responsabile dei lavori, l'operatore, il recapito dello stesso per l'eventuale attivazione del pronto intervento in reperibilità. Decorsi 180 giorni ed entro 270 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, previo accertamento ed attestazione da riportare sullo stesso modello "D" da parte del personale di sorveglianza del Cantiere Comunale, l'Ufficio preposto rilascerà il benestare finale, autorizzando nel contempo lo svincolo della garanzia prestata.

Articolo 7 - Interventi urgenti

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.), ovvero nel caso di interventi indifferibili di pubblica necessità ed interesse, sono autorizzati ad eseguire lavori in sede stradale anche in assenza di preventiva richiesta. Gli stessi dovranno comunque dare immediata comunicazione dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento), anche via fax o via telematica, all'Ufficio preposto, compilando l'apposito modello "D" e al Corpo di Polizia Municipale, inoltre sono obbligati a comunicare la fine dei lavori (modello "D") e a produrre, con cadenza trimestrale, il rendiconto degli interventi effettuati, con il computo degli oneri dovuti. L'intervento d'urgenza può essere esteso ai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di una ordinanza del Sindaco (ad es. puntellamento, riparazione o rimozione di manufatti, ecc.) o per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità. Gli stessi dovranno comunque dare immediata comunicazione dell'intervento (entro la giornata di esecuzione dell'intervento), anche via fax o via telematica, all'Ufficio preposto e al Corpo di Polizia Municipale; inoltre entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'inizio delle operazioni sono obbligati a produrre regolare domanda di autorizzazione in sanatoria utilizzando lo stesso modello allegato "A".

Articolo 8 - Programmazione interventi

1. I soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi che debbano eseguire lavori in sede stradale, devono comunicare all'Ufficio preposto, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il loro piano degli interventi programmati, da concordare e verificare periodicamente attraverso apposite riunioni di coordinamento. L'Amministrazione Comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito che i predetti soggetti si impegnano a valutare e a prendere in considerazione.

2. In caso di lavori di riqualificazione, rifacimento o di manutenzione straordinaria completa di sedi stradali programmati dall'Amministrazione Comunale, gli Enti saranno tenuti, prima del loro inizio, ad accertare lo stato di manutenzione dei loro impianti e, ove riscontrata la necessità, ad intervenire per eseguire tutte le opere per sostituire, rinnovare o riparare le proprie reti di servizi. In tal caso gi Enti parteciperanno alle spese dei disfacimenti e rifacimenti stradali, valutando gli importi da corrispondere all'Amministrazione Comunale secondo accordi preventivi, valutati caso per caso facendo anche riferimento agli oneri che avrebbero dovuto sostenere in caso di intervento su loro iniziativa.

Articolo 9 - Ordinanze - Responsabilità - oneri - varianti

1. L'autorizzazione si intende rilasciata salvi i diritti dei terzi ed il soggetto titolare della specifica autorizzazione avrà l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori autorizzati, di richiedere, qualora fossero necessari, ulteriori atti autorizzativi, pareri o nulla-osta o assensi di altri enti, Amministrazioni o Autorità.

2. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, anche per mezzo del soggetto esecutore dei lavori, è tenuto a richiedere l'emissione della specifica ordinanza, al Comando di Polizia Municipale, per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione, ed è obbligato allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni riportate nell'ordinanza stessa, nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e al DM 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali, e loro s.m.i.

3. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza.

4. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà eseguire gli interventi autorizzati di posa in opera di canalizzazioni e/o sottoservizi, in modo tale che la profondità di posa dell'estradosso dei manufatti protettivi di tali canalizzazioni e/o sottoservizi, rispetto al piano stradale, non sia mai inferiore a m. 1,00, il tutto ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i., salvo impossibilità oggettiva a causa della presenza di ostacoli di varia natura o della conformazione dei luoghi e di eventuali diverse prescrizione delle specifiche normative in materia, assumendosi comunque ogni responsabilità in merito.

5. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà verificare preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.

6. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.) e dovrà dichiarare in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione la piena rispondenza alla totalità delle prescrizioni normative vigenti. Pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione sarà da ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni.

7. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, qualora per proprie esigenze operative avesse necessità di spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.

8. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo svolgimento dei lavori autorizzati, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori. In ogni caso, la posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati dovrà avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.

9. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione assume sia l'onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del benestare finale, seguendo le disposizioni di cui alle "Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori in sede stradale e ripristini" approvate con DGC n° 218 del 02/04/03. In particolare il ripristino deve comprendere il riempimento dello scavo fino alla sistemazione in conglomerato bituminoso e la rimessa in opera di tutti gli elementi stradali asportati, smossi, divelti, demoliti o danneggiati durante i lavori (marciapiedi completi di pavimentazione, cordonati, zanelle, caditoie, pozzetti, chiusini, fognature, cavidotti, segnali stradali e quanto altro).

10. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione, in solido con la Ditta esecutrice, sarà inoltre da ritenersi responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:

pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione solleva l'Amministrazione Comunale di tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.

11. Il soggetto titolare della specifica autorizzazione è inoltre obbligato a stipulare -direttamente o tramite la propria impresa esecutrice- una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dallo stesso titolare o da chi per esso.

12. A carico del soggetto titolare della specifica autorizzazione rimangono in essere imposte, tasse e canoni che le leggi ed i regolamenti vigenti pongono, a diverso titolo, a carico degli stessi. Il soggetto titolare di una o più delle autorizzazioni di seguito riportate, è da ritenersi autorizzato all'esecuzione del singolo intervento esclusivamente così come risulta dalla specifica autorizzazione, con espresso riferimento all'ubicazione dell'intervento ed all'estensione dell'intervento stesso autorizzato. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione superiore a quella autorizzata, egli dovrà tassativamente presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte eccedente a quella autorizzata, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione inferiore a quella autorizzata, egli potrà richiedere il rimborso (anche mediante accredito su futuri interventi) degli oneri versati a favore dell'Amministrazione Comunale per la parte di intervento autorizzato e non realizzato.

Articolo 10 - Interventi da parte dell'amministrazione comunale - obblighi

1. L'Amministrazione Comunale nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e/o di manutenzione straordinaria di sedi stradali esistenti, informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi, in modo che questi possano eseguire eventuali interventi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento dei propri impianti e degli allacciamenti alle utenze private, concordando in via preliminare, nel rispetto dei tempi indicati dalla stessa A.C. e della programmazione di cui al precedente art. 8, il cronoprogramma dei lavori.

2. Qualora per i lavori di cui al precedente punto o per qualsiasi altra esigenza si rendesse necessario rimuovere, spostare o modificare manufatti di privati o impianti di concessionari di pubblici servizi, i relativi lavori dovranno essere eseguiti con le modalità ed entro i termini previamente concordati tra le parti. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio, addebitando ai concessionari le spese sostenute. In caso di ritardi che comportino penali o danni a carico dell'Amministrazione Comunale, i concessionari saranno tenuti al risarcimento.

3. Le spese per i lavori di rimozione, spostamento o modifica di manufatti di cui al punto precedente sono a carico dei soggetti privati titolari dell'Autorizzazione a suo tempo rilasciata per la collocazione dei manufatti stessi, mentre per i Concessionari di pubblici servizi vale quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 11 - Interventi su opere di recente realizzazione o manutenzione

1. Sarà vietato ogni e qualsiasi intervento di scavo su suolo pubblico per un periodo non inferiore a:

2. In deroga a quest'ultima disposizione potranno essere autorizzati, oltre ai lavori d'urgenza di cui all'art. 7, quelli che i soggetti concessionari di pubblici servizi saranno obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale. In tali casi gli oneri di cui alla lettera c) dell'art. 3 per l'esecuzione del ripristino definitivo dovranno essere conteggiati applicando l'ulteriore maggiorazione del 50% prevista dalla stessa norma.

Articolo 12 - Modalità operative

1. Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad effettuare i lavori autorizzati e di ripristino a perfetta regola d'arte e comunque nel rispetto delle "Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori in sede stradale e ripristini" approvate con DGC n° 218 del 02/04/03 e/o nella specifica autorizzazione.

2. Fino al rilascio del benestare finale, il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire in prossimità dell'intervento autorizzato ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza della circolazione stradale o si manifestino fenomeni tali da farne prevedere un rapido deterioramento.

Articolo 13 - Manutenzione delle opere autorizzate

1. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che si rendesse necessario per qualsiasi causa o ragione, alle opere eseguite in sede stradale o agli impianti facenti parte della rete di proprietà e/o in gestione a qualsiasi Ente o Società, compresi tutti gli elementi annessi (canalizzazioni, cavidotti, tubazioni, allacciamenti, pezzi speciali, pozzetti, chiusini, caditoie, tombinamenti), è sempre e comunque a totale carico del gestore, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale e da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare in merito nei confronti della stessa Amministrazione Comunale.

2. L'Ufficio Comunale preposto potrà prescrivere, nell'interesse della viabilità, della sicurezza alla circolazione e della tutela della proprietà stradale, che gli interventi di cui al precedente comma vengano eseguiti entro termini da esso stabiliti o che vengano eseguite determinate opere per far osservare norme tecniche o di sicurezza.

3. L'inosservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la sospensione di ogni altra richiesta di autorizzazione o lavoro in corso, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alle sedi stradali di competenza del Comune di Prato, e salvo sempre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e delle penali eventualmente previste nella Convenzione di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

4. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda ad eseguire le prescrizioni di cui ai punti precedenti e ad eliminare qualsiasi inconveniente o pericolo per la circolazione nel tratto stradale interessato, il Comune di Prato eseguirà direttamente, tramite Cantiere Comunale, i lavori necessari a garantire la conservazione delle sedi stradali. La totalità delle spese sostenute, comprensiva di spese tecniche ed imposte, verranno addebitate al titolare dell'autorizzazione, rivalendosi, in caso di inadempienza, sulla cauzione annuale versata.

Articolo 14 - Sanzioni e penali

1. Chiunque esegua lavori: senza la specifica autorizzazione, con autorizzazione scaduta, in difformità rispetto a quanto riportato nella specifica autorizzazione prescritta dal presente Regolamento, è soggetto, a seconda della fattispecie, alle sanzioni amministrative di cui all'art.21 - comma 4 - e/o 25 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n° 285/92 e successive modificazione e integrazioni, salva comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico e di competenza di questa Amministrazione Comunale.

2. Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione, che per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione o per una durata superiore a quella autorizzata, e non provvedesse a presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte eccedente a quella autorizzata, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito e sarà soggetto alle sanzioni indicate dal comma 1.

3. Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione omettesse di comunicare la data di inizio dell'intervento autorizzato o non rispettasse i tempi previsti nella stessa, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento, sarà da ritenersi inadempiente in merito e sarà soggetto alle sanzioni indicate dal comma 1.

4. Nelle convenzioni stipulate per l'esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, saranno previste penali nella misura stabilita dall'ufficio preposto.

5. Qualora il soggetto titolare della specifica autorizzazione non adempia al proprio onere di effettuare il monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione fino al rilascio del benestare finale, disattendendo in tal modo le prescrizioni di cui all'art.9 del presente Regolamento, o di eseguire gli interventi manutentivi, di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'Ufficio preposto, tramite i propri organi tecnici o tramite soggetti espressamente autorizzati, ordinerà, anche via fax o via telematica, al soggetto titolare della specifica autorizzazione, o comunque all'Ente gestore, di eseguire immediatamente, individuando eventualmente tempi perentori, tutti gli interventi necessari al ripristino completo e definitivo della sede stradale e ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione. Per ogni ordine di intervento successivo al primo trasmesso, verrà applicata allo stesso soggetto titolare della specifica autorizzazione una penale, il cui importo sarà stabilito in una percentuale variabile tra il 5% e il 10% della cauzione versata a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori relativa allo specifico intervento autorizzato o ad esso riconducibile, salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti, mentre per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 13 verrà applicata al gestore una penale di importo variabile tra il 5% e il 10% dell'importo dei lavori necessari per il ripristino completo della sede stradale. In caso di inadempienza, gli adempimenti ed i lavori necessari verranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale la quale, oltre ad applicare le sanzioni previste dai commi precedenti, potrà rivalersi sulla cauzione versata.

Articolo 15 - Validità, entrata in vigore ed adeguamenti

1. Il presente regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E", abroga le norme previste da precedenti regolamenti e contrastanti con esso ed entra in vigore a partire dal 01/01/2007, previa l'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione da parte del competente organo comunale.

2. Le prescrizioni riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell' Ufficio preposto.

3. Gli allegati modelli "A", "B", "C", "D" ed "E" potranno essere successivamente adeguati o modificati dall'Ufficio preposto, in base alle esigenze che si andranno determinando nella pratica procedurale.

4. Gli importi relativi ad oneri, cauzioni e penali potranno essere successivamente adeguati con atto della Giunta Comunale.

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