Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1 - Disciplina del servizio
1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate
dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture
fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata
del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro
della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture
fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente
regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono
disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione
Toscana.
Art. 2 - Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad
una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni
diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate
nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto
su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per
i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti
in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi
anche al di fuori del territorio italiano.
Capo II
Condizioni d'esercizio
Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio
1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata
autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo
art.9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai
sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti
schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio
che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del Titolo per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia
senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede
ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva
quella del servizio cessato.
1. Non è ammesso, in Capo ad un medesimo soggetto,
il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in Capo ad un medesimo soggetto
di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente fino ad un massimo di 4.
Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio
1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal
titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da
un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge
15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la
propria attività' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7
della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità' in Capo al conferente,
è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di
cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso
in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente
deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori
familiari ,collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati
anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali
organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente
se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica attività' autorizzata
è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa la presentazione
all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitare' la facoltà' di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.
Art. 7 - Definizione dell'organico
1. Gli Staff costituiscono strutture organizzative di supporto equiparate ai servizi che per la natura delle attività svolte trovano collocazione autonoma rispetto alle aree e pertanto hanno autonomia di programmazione e controllo.
Art. 8 - Commissione Comunale Consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni all'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un apposita Commissione competente per materia e così composta:
- a) Assessore allo Sviluppo Economico o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) Dipendente Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
- c) due rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentate a livello Regionale;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni degli Utenti maggiormente rappresentate a livello Provinciale o Regionale.
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun Membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.
4. In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Regionale con delibera n. 131 del 1 marzo 1995 art. 13, sono attribuite alla Commissione le seguenti funzioni:
a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunale competenti;
b) Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
c) Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
d) Segnalare problemi riscontrati e formulare proposte alla Commissione Regionale consultiva di cui all'art. 2 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67.
Capo III
Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del Titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità' Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
- d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
- f) Di conoscere almeno una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata.
- g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
- h) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più- autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
- i) essere assicurato per la responsabilità' civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità' professionale e morale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del Titolo autorizzatorio.
Art. 10 - Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti
adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa"
- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni); - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al Titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
- g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- i) che non sia stata sospesa la patente di guida.
Capo IV
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Art.11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente sono assegnate per titoli o esame.
2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile
una o più autorizzazioni, la Giunta Comunale, entro 60 giorni indice
il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, ed è pubblicato
sul bollettino della Regione Toscana.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione
di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione
di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria , ha validità triennale dalla sua
data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi
la vacanza di posti in organico.
6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione
dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata
e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9 comma
1-2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione
vigente.
Art.12 - Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
- c) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso
- g) indicazione del termine per la presentazione delle domande
Art. 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle
autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Competente
con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame
di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e due rappresentanti di categoria
del settore di autonoleggio proposti dall'associazioni di categoria presenti
sul territorio.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica
non inferiore alla VI.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere
nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso
di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con
la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento
di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei
giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere
comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato,
almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige
la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette
alla Giunta Comunale per l'approvazione.
Art. 14 - Esame per gli aspiranti alla professione
Gli aspiranti alla professione di noleggiatore che intendono iniziare la professione e/o abbiano richiesto voltura di una autorizzazione intestata ad altro titolare, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova d'esame.
Art. 15 - Materie della prova di esame
1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:
- a) Conoscenza del presente regolamento;
- b) Conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
- c) Conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico della città e del comprensorio;
- d) Conoscenza dei lineamenti fondamentali della conversazione in una lingua straniera, a scelta del candidato, tra le seguenti: inglese, tedesco e spagnolo e francese.
Art 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:
- a) La conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola punti 1 per ogni attestato.
- b) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre.
- c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente ,collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.
- d) Requisiti ai sensi art.9 comma 1 lett. e punti 6.
- e) Nel caso cui si presentino candidati aventi diritto al massimo punteggio di cui ai precedenti comma c e d, che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi siano ammessi di diritto in graduatoria, senza necessità di prova d'esame.
- f) In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'età.
- g) La conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute
Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni
1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione
della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta
ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche
di cui all'rt. 27, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.
9.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore
indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni
può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque
non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta
nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione
dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in Capo al successivo concorrente sulla base della
graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro
30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne
sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e
successive norme attuative.
Art. 18 - Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di
scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere
sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando
il permanere, in Capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal
presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in Capo al
titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità
dell'atto autorizzatorio.
1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione
della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa",
il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal
rilascio del Titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza
di certificazione attestante
l'impossibilità ad Iniziare il servizio.
Capo V
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi
1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto
dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti
in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento
e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed
e) del precedente art. 9.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare
rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle
seguenti condizioni:
- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del Titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo Titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del Titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del Titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente regolamento.
Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio
con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al
nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero
ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare
originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea
retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche
se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della
Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
- a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
- b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'eta' richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
- d) la restituzione del Titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale Titolo.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere a), b) ed e) dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del Titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Capo VI
Collaborazione familiare
Art.22 - Collaborazione familiare
1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
- b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
- e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.