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Comune di Prato
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Regolamenti del Comune di Prato

Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti




Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Disciplina del servizio

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.6.
3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.


Capo II
Condizioni d'esercizio


Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9
2. Le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di loro un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del Titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in Capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in Capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 4.

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità' in Capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari ,collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica attività' autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

5. L'ufficio competente, costatata la regolarità' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con Annotazione mediante appendice di autorizzazione.
Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitare' la facoltà' di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Definizione dell'organico

1. Gli Staff costituiscono strutture organizzative di supporto equiparate ai servizi che per la natura delle attività svolte trovano collocazione autonoma rispetto alle aree e pertanto hanno autonomia di programmazione e controllo.

Art. 8 - Commissione Comunale Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro 60 giorni all'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un apposita Commissione competente per materia e così composta:

La Commissione dura in carica quattro anni.
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ciascun Membro della Commissione esprime un voto. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Il Presidente predispone l'ordine del giorno e convoca la Commissione quando si presentano problematiche da sottoporre al suo esame. La convocazione è obbligatoria nell'ipotesi in cui almeno due Componenti della Commissione l'abbia richiesta con domanda motivata e contenente gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione. La convocazione avverrà, in questo caso, entro venti giorni dal ricevimento della domanda.
3. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto deliberare, per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può assumere presso di sé i poteri e le funzioni della Commissione, deliberando esclusivamente sulle problematiche contenute negli ordini del giorno rimasti inevasi, reinvestendo la Commissione dei poteri e delle funzioni avocate, una volta deliberato.
4. In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Regionale con delibera n. 131 del 1 marzo 1995 art. 13, sono attribuite alla Commissione le seguenti funzioni:
a) Vigilare sulla gestione del servizio e sulla corretta applicazione del presente regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici Comunale competenti;
b) Vigilare le segnalazioni e i reclami presentati dall'utenza su eventuali problemi riscontrati nella gestione del servizio, al fine di individuarne la corretta soluzione;
c) Promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
d) Segnalare problemi riscontrati e formulare proposte alla Commissione Regionale consultiva di cui all'art. 2 della Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67.

Capo III
Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni


Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del Titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità' professionale e morale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del Titolo autorizzatorio.

Art. 10 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

2. Il verificarsi successivo in Capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del Titolo autorizzatorio.

Capo IV
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni


Art.11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli o esame.
2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, la Giunta Comunale, entro 60 giorni indice il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, ed è pubblicato sul bollettino della Regione Toscana.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
5. La graduatoria , ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
6. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 9 comma 1-2 del presente regolamento, con le modalità previste dalla legislazione vigente.


Art.12 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

Art. 13 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del Settore Competente con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e due rappresentanti di categoria del settore di autonoleggio proposti dall'associazioni di categoria presenti sul territorio.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
6. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 14 - Esame per gli aspiranti alla professione

Gli aspiranti alla professione di noleggiatore che intendono iniziare la professione e/o abbiano richiesto voltura di una autorizzazione intestata ad altro titolare, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento della prova d'esame.

Art. 15 - Materie della prova di esame

1. La prova d'esame verterà sui seguenti argomenti:

2. Coloro che già esercitano l'attività di noleggiatore in un qualsiasi comune della regione Toscana, sono esentati dall'esame, ai sensi dell'art.16 punto f).

Art 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza


Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli:

Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'rt. 27, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in Capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Art. 18 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in Capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in Capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art.19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del Titolo, a pena di decadenza.
Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante
l'impossibilità ad Iniziare il servizio.


Capo V
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni


Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 9.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

3. L'inabilita' o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del Titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo Titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del Titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del Titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere a), b) ed e) dell'art. 9 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del Titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.


Capo VI
Collaborazione familiare


Art.22 - Collaborazione familiare


1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali ;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

 
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