Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti
Capo VII
Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non
di linea
Art. 23 - Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
- d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- e) essere ordinato e curato nella persona;
- f) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
Art. 24 - Diritti dei conducenti
1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
- a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
Art. 25 - Divieti per i conducenti
1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
- g) Esercitare altra attività lavorativa
Art. 26 - Responsabilità del titolare
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
Capo VIII
Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio
con conducente
Art. 27 - Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.
Art. 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
Art. 29 - Sostituzione dei veicoli
1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato
dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato
delle caratteristiche indicate all'art.27 e necessarie per lo svolgimento
dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza
il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione
dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede
ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.
Art. 30 - Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio
provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da
adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima
dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte della
Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche
previste dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi
al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti
al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili
da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla
revoca del Titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato
privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento,
deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine,
fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate,
Dirigente Responsabile dispone la revoca del Titolo autorizzatorio ai sensi
del successivo art. 39.
Art. 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992
n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti
portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria
assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente
attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso
i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso,
il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo,
secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap
di particolare gravita'.
1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono
determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti
dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base
ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare
il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme
di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani
per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio
di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente
ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con
soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni
1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.
Capo IX
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute
nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi
di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione
di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione
delle norme di cui al presente regolamento.
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
- a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art.lo 3
- b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del Titolo autorizzatorio.
Art. 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:
- a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art.23, comma 1 lett. (d;
- b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 23, comma 1, lett. e);
- c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 23, comma 1, lett.m);
- d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione (art. 23, comma 1, lett. c);
- e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 23, comma 1, lett. i);
- f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 23, comma 1, lett. k);
- g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 31, comma 1);
- h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti (art. 32 comma 3);
- i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 25, comma 1, lett. e);
- j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 25, comma 1, lett. f);
- k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate.
Art. 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
- a) fino ad avvenuta annotazione sul Titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio
Art. 38 - Sospensione cautelare dal servizio
1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi
sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il
Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima
il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione
si da' luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta
deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.
Art. 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 37 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata
al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione
Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione
1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del Titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
- b) il verificarsi in Capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il Titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
- f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del Titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità' del titolare.
Art. 41 - Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione
degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio
del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale
esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in
esso, si rinvia alla normativa generale.
