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Comune di Prato
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Regolamenti del Comune di Prato

Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti



Capo VII
Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea


Art. 23 - Obblighi dei conducenti


1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

Art. 24 - Diritti dei conducenti


1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

Art. 25 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

Art. 26 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

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Capo VIII
Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente

Art. 27 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

Art. 28 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 27, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 29 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art.27 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 30 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del Titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, Dirigente Responsabile dispone la revoca del Titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 39.

Art. 31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
3. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.

Art. 32 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

Art. 33 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente responsabile.

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Capo IX
Vigilanza e sanzioni


Art. 34 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia e alla commissione di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 35 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del Titolo autorizzatorio.

Art. 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

Art. 37 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:

2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio

Art. 38 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca dell'autorizzazione si da' luogo alla sospensione cautelare dal servizio. La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Art. 39 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione


1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del Titolo autorizzatorio nei seguenti casi: 2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.


 
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