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Comune di Prato
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Regolamenti del Comune di Prato

Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi



Capo I
Norme generali


Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina:

2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:

3. Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago il Comune promuove la consultazione delle organizzazioni del settore, delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale.

Articolo 2 - Definizioni

Al fine del presente regolamento si considerano per:

Articolo 3 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dall'art. 11 del reg. di attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.
2. Determinano l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione: 3. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi (di seguito Dia o Denuncia di Inizio Attività), la Tabella dei Giochi Proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute espose nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 4 - Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.

1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 devono essere revocate se:

2. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:

3. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente agli art. 19 e 20 della Legge 241/90, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari, i turni di apertura o chiusura o le altre limitazione che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.
4. Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
5. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 comma 7 del presente regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/91. è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77, e succ. mod.

Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:

Articolo 6 - Giochi d'azzardo

1. I giochi devono essere leciti.
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Articolo 7 - Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:



Articolo 8 - Informazione al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del T.U.L.P.S..
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. 241/90.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
7. Come disposto dall'art. 18 del Reg. Att. T.U.L.P.S. le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

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Capo II
Delle sale giochi

Articolo 9 - Apertura, trasferimento di sede ed variazione di superficie delle sale giochi.

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/77.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi, nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

Articolo 10 - Provvedimento autorizzatorio

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate e sentito il parere obbligatorio e non vincolante della Circoscrizione competente per territorio, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1.
3. Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta degli stessi.

Articolo 11 - Contingente numerico

1. Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 25.000 cittadini residenti o frazione superiore ai 5.000.
2. Non si rilasciano nuove autorizzazioni per sala giochi all'interno del Centro storico cittadino, delimitato dalla cinta muraria.

Articolo 12 - Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro.
4. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

Articolo 13 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La domanda dovrà contenere:

3. Alla domanda dovranno essere allegati: 4. Prima del ritiro dell'autorizzazione devono essere presentati i seguenti documenti: 5. Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente sono accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.
6. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
7. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 14 - Criterio di assegnazione delle autorizzazioni.

Nel caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo Generale.

Articolo 15 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla superficie minima, ed alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti articoli 9 e seguenti.

Articolo 16 - Esercizio dell'attività

1. Per le sale giochi autorizzate qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 e 7b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. occorre rispettare il seguente numero massimo:
- 1 apparecchio ogni 10 mq di superficie del locale.
2. Il numero di apparecchi o congegni appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non deve essere superiore al numero complessivo di apparecchi di altre tipologie.
3. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree specificamente dedicate.
4. La superficie massima occupata dai giochi non può superare il 60% della superficie utile del locale.

Articolo 17 - Subingresso

1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitatà l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. T.U.L.P.S.,come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 18 - Variazione di superficie

1. La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La comunicazione deve contenere:

3. La comunicazione deve allegare i seguenti documenti:

Articolo 19 - Orari

L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

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Capo III
Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Articolo 20 - Esercizio dell'attività

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. approvato con RD 635/40.
2. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
3. Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, circoli con somministrazione ai soci, agenzia di raccolta scommesse per conto dei concessionari non possono essere installati più di 6 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
4. Negli alberghi non possono essere installati più di 7 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
5. Nelle agenzia di raccolta scommesse non possono essere installati più di 9 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
6. Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.) e i giochi di carte.
7. I biliardi concorrono a formare i limiti numerici di cui sopra e negli esercizi di ci sopra possono essere installati fino ad un massimo di 3.
8. Qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 e 7b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. occorrerà rispettare il seguente numero massimo:

9. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7b) in locali o aree diverse da quelle della somministrazione.
10. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
11. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali inerenti l'attività prevalente.

Articolo 21 - Comunicazione di istallazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi

1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi, che vale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:

3. l'eventuale rigetto della DIA è comunicato al richiedente con le motivazioni del mancato accoglimento.

Articolo 22 - Orari

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.

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Capo IV
Del gioco delle carte

Art. 23 - Disciplina del gioco delle carte

1. Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
2. Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

Art. 24 - Comunicazione di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi.

1. La comunicazione, che vale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e dovrà essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:
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Capo V
Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni

Articolo 25 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del T.U.L.P.S..
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80 a 500 Euro;
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 110 c. 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/91, è revocata.

Articolo 26 - Divieto di installazione nelle sale Bingo

I sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 21.01.2000 (Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133) è vietata l'installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari nelle sale in cui è svolto il Gioco del Bingo e nei locali comunque a questa collegati.

Articolo 27 - Norme transitorie

Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Le autorizzazioni per l'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, rilasciate alle tabaccherie che non sono in possesso di autorizzazione per l'art. 88 del T.U.L.P.S. in quanto escluse dall'elenco di cui al D.M. 27.10.2003, decadono alla data del 30 aprile 2004. Gli apparecchi in questione devo essere immediatamente rimossi.

I titolari di pubblici esercizi, dal 1 maggio 2004, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.
Ai fini dell'adeguamento gli esercenti devono presentare, entro il 31 maggio 2004, una autodichiarazione da rendersi utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, relativa alle dimensioni del locale, la tipologia di attività esercitata, la tipologia degli apparecchi installati e i nulla osta definitivi degli apparecchi rilasciati agli installatori dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato.

Le sale giochi dovranno adeguarsi alla normativa sul fumo di cui alla L. 16.1.2003 n. 3 con decorrenza dal 14 gennaio 2005, data di entrata in vigore del Regolamento sui requisiti tecnici per i locali fumatori di cui al DPCM 23.12.2003.

Articolo 28 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

Articolo 29 - Abrogazioni

È abrogato il precedente Regolamento comunale sull'installazione ed uso degli apparecchi o congegni da gioco lecito approvato con D.C.C. n. 271 del 3.12.1998 aggiornato con le modifiche della D.C.C. n. 124 del 26/07/2002 nonché tutte le altre eventuali disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento.

 
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