Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi
Capo I
Norme generali
Articolo 1 - Principi generali
1. Il presente regolamento disciplina:- a) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle sale biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi");
- b) la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti all'articolo 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S..
2. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale attenendosi ai seguenti principi:
- a) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
- b) trasparenza e qualità del mercato;
- c) libera concorrenza e qualità di impresa;
- d) tutela degli utilizzatori;
- e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- f) controlli e vigilanza.
3. Nel definire gli indirizzi e i criteri di insediamento degli apparecchi di trattenimento e svago il Comune promuove la consultazione delle organizzazioni del settore, delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello comunale.
Al fine del presente regolamento si considerano per:- a) apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.: quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;
- b) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali.
- c) apparecchi di cui all'art.
110, c. 7 lett. b) del T.U.L.P.S.:
quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica,
di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti
rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita,
subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della
partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli
apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se
denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per
essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali
apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della
partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi
per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole
fondamentali.
Per gli apparecchi per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla-osta dell'AAMS tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004. - d) apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- e) gioco d'azzardo: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
- f) esercizi autorizzati ex artt.
86 e 88 del T.U.L.P.S.:
ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai
sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
i seguenti esercizi:
f.1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
f.2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie;
f.3. stabilimenti balneari;
f.4. alberghi e locande;
f.5. sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente "sale giochi" ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
f.6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001;
f.7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
f.8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.. - g) tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco vidimata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse
- h) tariffa del biliardo: Nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori.
- i) intrattenimento: l'insieme di modalità e sequenze di gioco:
- j) costo della partita: il valore espresso in euro per ciascuna partita;
- k) gestore: chi esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
- l) esercente: il titolare di licenze di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- m) utente: il giocatore;
- n) apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
- o) abilità: la capacità-fisica, mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
- p) apparecchio contiguo: due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri misurati nel punto più vicino fra loro.
- q) giochi da tavolo: si intendono per giochi da tavolo quelli tipo risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.
- r) area specificamente dedicata: area non contigua appositamente destinata agli apparecchi di cui all'articoli 110 commi 6 e 7b) perimetrata e segnalata.
Articolo 3 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90 sono a tempo indeterminato, ai sensi dall'art. 11 del reg. di attuazione del T.U.L.P.S., così come integrato dal DPR 28.05.2001 n. 311, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.2. Determinano l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:
- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Articolo 4 - Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni.
1. Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 devono essere revocate se:
- a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
- d) l'esercizio non sia riattivato nel periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
- e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del reg. di att. del T.U.L.P.S..
- f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S..
2. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:
- a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- b) è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- c) l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., oltre i casi indicati dalla legge, può essere sospesa la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
5. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
6. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 comma 7 del presente regolamento.
7. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/91. è revocata dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77, e succ. mod.
Articolo 5 - Requisiti morali dell'esercente
Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d) Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
- e) Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
- f) la licenza di pubblico esercizio non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).
2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
3. E' vietata l'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Articolo 7 - Utilizzo degli apparecchi
1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
- ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18 a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 del T.U.L.P.S..
Articolo 8 - Informazione al pubblico
1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente
esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi
di cui al precedente art. 7.
2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un
cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi
che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella
dei giochi proibiti.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.
110 del T.U.L.P.S.,
devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori
relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle
combinazioni o sequenze vincenti.
4. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al
comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.
deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di
anni 18 di cui all'art. 110 c. 8 del T.U.L.P.S..
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai
sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.,
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art.
20 e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. 241/90.
6. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai
sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,
la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
7. Come disposto dall'art. 18 del Reg. Att. T.U.L.P.S.
le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte
in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché
alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti;
l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.
Capo II
Delle sale giochi
Articolo 9 - Apertura, trasferimento di sede ed variazione di superficie delle sale giochi.
1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per
altri giochi è soggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi della
lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S.
e dell'art. 19 del DPR
616/77.
2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi,
nei limiti dei parametri stabiliti dall'Amministrazione, è soggetta
a rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90.
3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala
giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della Legge
241/90.
Articolo 10 - Provvedimento autorizzatorio
1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura
di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.,
nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia
Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme
relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale
dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate e sentito
il parere obbligatorio e non vincolante della Circoscrizione competente per
territorio, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione
integrativa entro il termine di cui al precedente comma 1.
3. Del rigetto della domanda ne è data immediata comunicazione
al richiedente indicando le motivazioni del mancato accoglimento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al
Prefetto ed al Questore e può essere sospeso, annullato o revocato
per motivata richiesta degli stessi.
Articolo 11 - Contingente numerico
1. Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero
territorio comunale è in ragione di una per 25.000 cittadini residenti
o frazione superiore ai 5.000.
2. Non si rilasciano nuove autorizzazioni per sala giochi
all'interno del Centro storico cittadino, delimitato dalla cinta muraria.
Articolo 12 - Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi
1. L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:
- a) vi sia disponibilità di contingente;
- b) siano installati non meno di 10 apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- c) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a quattro;
- d) quando la superficie del locale non sia inferiore a 120 mq al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino;
- e) quando il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;
- f) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;
- g) fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotate di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui un bagno per portatori di handicap;
- h) In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
- i) Il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
- j) Gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e 7b) del T.U.L.P.S. sono collocati in aree specificamente dedicate.
- k) La superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini;
- l) che siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale;
3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto è fissata in metri 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro.
4. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.
Articolo 13 - Domanda per l'apertura di una sala giochi e relativi allegati
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura
di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale utilizzando
la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito
internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
2. La domanda dovrà contenere:
- a) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
- c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi di cui al precedente art. 12;
- e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.
- a) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche negli anni.
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco;
- c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- d) Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione.
- e) certificato di staticità e collaudo dell'edificio;
- f) certificazione di agibilità
della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie
fino a 200 persone.
Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di Vigilanza.
- a) le copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- b) La "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed all'art. 12, Legge Regione Toscana 89/98 con i criteri riportati nella deliberazione G.R.T. del 13.07.99, n. 788, redatta da tecnico abilitato.
- c) Qualora siano istallati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
- d) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.
- e) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiari di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento.
6. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.
7. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.
Articolo 14 - Criterio di assegnazione delle autorizzazioni.
Nel caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo Generale.
Articolo 15 - Trasferimento di sede
1. Il trasferimento dell'attività in altri locali
è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento,
in particolare quelle relative alla distanza minima di ciascuna sala giochi
da scuole, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case
di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, alla
superficie minima, ed alla destinazione d'uso dei locali stessi.
2. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti
gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter
procedurale, e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati
ai precedenti articoli 9 e seguenti.
Articolo 16 - Esercizio dell'attività
1. Per le sale giochi autorizzate qualora siano installati
apparecchi di cui ai commi 6 e 7b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.
occorre rispettare il seguente numero massimo:
- 1 apparecchio ogni 10 mq di superficie del locale.
2. Il numero di apparecchi o congegni appartenenti all'art.
110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S.
non deve essere superiore al numero complessivo di apparecchi di altre tipologie.
3. Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S.
devono essere collocati in aree specificamente dedicate.
4. La superficie massima occupata dai giochi non può
superare il 60% della superficie utile del locale.
1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda,
la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto
notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso
non può essere esercitatà l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12-bis del Reg. att. T.U.L.P.S.,come
introdotto dal DPR
311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del
titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra,
può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando
l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità
di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività
se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti
soggettivi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 18 - Variazione di superficie
1. La comunicazione per variazione di superficie del locale
destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere
redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti
uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione
dedicata alla modulistica.
2. La comunicazione deve contenere:
- Le generalità del richiedente;
- che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
- che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
- che siano rispettate le norme igienico-sanitarie del relativo regolamento comunale;
- che sia rispettato il 60 per cento di superficie massima occupabile dai giochi;
- che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) siano collocati in aree specificamente dedicate;
- planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico, indicante le superfici, le destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione per quelle degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110 commi 6 e 7b);
- gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale della nuova superficie occupata;
- dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- certificato di staticità e collaudo dell'edificio;
- certificazione di agibilità della struttura
da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone.
Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione di Vigilanza; - La "Certificazione di impatto acustico" di cui all'art. 8, Legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) ed all'art. 12, Legge Regione Toscana 89/98 con i criteri riportati nella deliberazione G.R.T. del 13.07.99, n. 788, redatta da tecnico abilitato.
- qualora siano istallati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al DPCM 215/99, redatta da tecnico abilitato;
- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- eventuali nulla osta dei nuovi apparecchi installati.
L'orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.
Capo III
Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli
86 e 88 del T.U.L.P.S.
Articolo 20 - Esercizio dell'attività
1. Nei pubblici esercizi non sono permessi i giochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. approvato con RD 635/40.2. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
3. Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, circoli con somministrazione ai soci, agenzia di raccolta scommesse per conto dei concessionari non possono essere installati più di 6 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
4. Negli alberghi non possono essere installati più di 7 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
5. Nelle agenzia di raccolta scommesse non possono essere installati più di 9 apparecchi o congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..
6. Non concorrono a formare limite numerico, i giochi da tavolo (es. risiko, monopoli, scacchi, dama, ecc.) e i giochi di carte.
7. I biliardi concorrono a formare i limiti numerici di cui sopra e negli esercizi di ci sopra possono essere installati fino ad un massimo di 3.
8. Qualora siano installati apparecchi di cui ai commi 6 e 7b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. occorrerà rispettare il seguente numero massimo:
- a) In ciascun bar ed esercizi assimilabili
sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione un apparecchio
o congegno ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2
fino a 50 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori
50 mq, fino ad numero massimo pari a 4.
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. - b) In ciascun ristorante ed esercizio
assimilabile sono installabili, in relazione alla superficie di somministrazione
un apparecchio o congegno ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione.
Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore
a 2 fino a 100 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni
ulteriori 100 mq, fino ad numero massimo pari a 4.
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate;
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. - c) Negli esercizi che svolgono
congiuntamente attività di bar e di ristorante in un unico locale,
anche composto di più sale comunicanti, il numero massimo di apparecchi
installabili è determinato in relazione ai criteri di cui alla precedente
lettera a).
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. - d) In ciascuno stabilimento balneare
sono installabili, in relazione alla superficie o concessione demaniale
un apparecchio o congegno ogni 1000 mq di superficie di concessione demaniale.
Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore
a 2 fino a 2500 mq di superficie, elevabile di una unità per ogni
ulteriori 2500 mq, fino ad numero massimo pari a 4.
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. - e) In ciascun albergo o esercizio
assimilabile sono installabili, in relazione al numero di stanze un apparecchio
o congegno ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può
essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità di
ogni ulteriori 100 camere, fino ad numero massimo pari a 6.
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.
Possono essere installati fino ad un massimo di 7 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. sono collocati in aree specificamente dedicate. - f) In ciascuna agenzia di raccolta
delle scommesse ed in ciascun altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art.
88 del T.U.L.P.S.,
sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio
o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi
o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 mq di superficie,
elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq, fino ad numero
massimo pari a 8.
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.
Possono essere installati fino ad un massimo di 9 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. - g) In ciascun esercizio che raccoglie
scommesse su incarico di concessionari di giochi titolari di autorizzazione
ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.,
sono installabili, in relazione alla superficie del locale un apparecchio
o congegno ogni 15 mq di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi
o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie,
elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq, fino ad numero massimo
pari a 4.
Qualora siano installati apparecchi appartenenti all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. deve essere installato almeno un ulteriore apparecchio appartenente ad una delle altre tipologie non contingentate.
Possono essere installati fino ad un massimo di 6 apparecchi complessivi.
Gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. - h) In ciascun circolo privato,
organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al
DPR 235/2001,
si osservano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione, nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. c. 6) e 7b).
9. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e
svago, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.
ai commi 6 e 7b) in locali o aree diverse da quelle della somministrazione.
10. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi
6 e 7b) del T.U.L.P.S.
non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora
gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici
ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
11. In nessun caso è consentita l'installazione di
apparecchi e congegni da gioco di qualunque specie all'esterno dei locali
inerenti l'attività prevalente.
Articolo 21 - Comunicazione di istallazione di apparecchi e congegni di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi
1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni
di trattenimento e svago all'interno di pubblici esercizi, che vale ai sensi
dell'art. 86 del T.U.L.P.S.,
deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti
uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it nell'apposita sezione
dedicata alla modulistica.
2. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:
- i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la residenza e/o la sede legale;
- l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
- il numero dell'autorizzazione comunale in possesso;
- la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
- autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
- una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
- la planimetria del locale con l'indicazione della superficie;
- dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e 7b) del T.U.L.P.S. non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
- nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido;
3. l'eventuale rigetto della DIA è comunicato al richiedente con le motivazioni del mancato accoglimento.
L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. è disciplinato, con apposita ordinanza, dal Sindaco.
Capo IV
Del gioco delle carte
Art. 23 - Disciplina del gioco delle carte
1. Il gioco delle carte, nei locali in possesso dell'autorizzazione
di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
è soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.
19 della L. 241/90.
2. Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo
del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.
Art. 24 - Comunicazione di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi.
1. La comunicazione, che vale ai sensi dell'art. 86 del
T.U.L.P.S.,
di esercizio del gioco delle carte all'interno di pubblici esercizi è
soggetto a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della
L. 241/90 e dovrà essere presentata utilizzando la modulistica disponibile
presso i competenti uffici comunali o nel sito internet www.comune.prato.it
nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
- i dati anagrafici del richiedente e l'eventuale ragione sociale;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la residenza e/o la sede legale;
- l'ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
- il numero dell'autorizzazione comunale in possesso nonché la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, ecc.);
- autocertificazione ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
- una dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
- copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno valido.
Capo V
Delle sanzioni, norme transitorie e finali, delle abrogazioni
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S.
sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del
T.U.L.P.S..
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate
con il pagamento di una somma da 80 a 500 Euro;
3. Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo
della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
4. Ai sensi dell'art. 110 c. 10 del T.U.L.P.S.,
se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza
di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso
di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis
della L. 689/91, è revocata.
Articolo 26 - Divieto di installazione nelle sale Bingo
I sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 21.01.2000 (Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133) è vietata l'installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari nelle sale in cui è svolto il Gioco del Bingo e nei locali comunque a questa collegati.
Articolo 27 - Norme transitorie
Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.
Le autorizzazioni per l'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, rilasciate alle tabaccherie che non sono in possesso di autorizzazione per l'art. 88 del T.U.L.P.S. in quanto escluse dall'elenco di cui al D.M. 27.10.2003, decadono alla data del 30 aprile 2004. Gli apparecchi in questione devo essere immediatamente rimossi.
I titolari di pubblici esercizi, dal 1 maggio 2004, devono adeguarsi alle
disposizioni del presente regolamento.
Ai fini dell'adeguamento gli esercenti devono presentare, entro il 31 maggio
2004, una autodichiarazione da rendersi utilizzando la modulistica predisposta
dal Servizio Sviluppo Economico, relativa alle dimensioni del locale, la tipologia
di attività esercitata, la tipologia degli apparecchi installati e
i nulla osta definitivi degli apparecchi rilasciati agli installatori dall'Agenzia
Autonoma dei Monopoli di Stato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.
È abrogato il precedente Regolamento comunale sull'installazione ed uso degli apparecchi o congegni da gioco lecito approvato con D.C.C. n. 271 del 3.12.1998 aggiornato con le modifiche della D.C.C. n. 124 del 26/07/2002 nonché tutte le altre eventuali disposizioni comunali contrastanti con il presente regolamento.
