Statuto comunale
Titolo I
Principi Generali e Ordinamento
Capo I
L'Autonomia, la Comunità e lo Statuto
Articolo 1 - L'autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo Statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto e i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate dal precedente articolo.
4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea della Autonomia Locale, ratificata dal l'Italia con Legge 439/89, si ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.
Articolo 2 - La comunità
1. Il Comune di Prato, espressione della comunità cittadina, si pone come strumento di realizzazione e di tutela dei valori della città. Cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo, contribuendo a rafforzare la coscienza dei doveri civici e i motivi di solidarietà interna. Assicura la conservazione e la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizione della città, integrato dagli apporti che l'hanno, nel tempo, arricchito. Opera affinchè la comunità pratese consolidi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori piu' elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi della sua attuale realtà.2. L'azione del Comune di Prato si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della pace, della ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai piu' deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della comunità cittadina.
3. Il Comune di Prato, uniformandosi ai principi che secondo la Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etico-sociali, si impegna, nell'ambito degli specifici poteri di istituto, a promuovere i diritti dell'individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e l'adempimento dei compiti, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del cittadino, ad assicurare la libertà dell'insegnamento e dell'educazione e la diffusione della scienza e della cultura.
4. Il Comune riconosce come parte fondante del suo patrimonio storico culturale l'apporto di pensiero e di esperienza proprio del modo di essere delle donne. Si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimuovendo ogni discriminazione, diretta e indiretta, ed ogni ostacolo di fatto limitativo di tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria organizzazione.
Articolo 3 - Lo statuto
1. Lo statuto è l'atto fondamentale che regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed amministrativa, nonchè l'autonomia impositiva e finanziaria ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.2. è redatto dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Concorre a promuovere e garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
5. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
Capo II
Il Comune
Articolo 4 - Il Comune
1. Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.2. Concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione e nella erogazione dei servizi.
4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi nell'area della Toscana centrale e della Regione finalizzati a favorirne, attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, l'armonico processo di sviluppo.
5. Promuove forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali e con il volontariato, per la gestione in forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la solidarietà sociale e il processo di ulteriore sviluppo della comunità pratese.
6. Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonchè con la gestione dei servizi.
7. Il Comune promuove azioni per offrire opportunità di lavoro a tutti i cittadini. Favorisce l'associazionismo cooperativo con particolare riguardo allo sviluppo della professionalità ed all'inserimento di inabili portatori di handicap, anche attraverso la loro partecipazione a cooperative sociali.
Articolo 5 - Le funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle attribuite ad altri soggetti dalla Costituzione e dalla legge.2. Il Comune esercita altresi', nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune esercita le sue funzioni nel rispetto delle normative generali e dei principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune si conforma al principio della distinzione dei ruoli fra Amministratori e Dirigenti, che assegna ai primi i poteri di indirizzo e di controllo e riserva ai secondi quelli di gestione amministrativa, finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e alla realizzazione delle scelte programmatiche e degli interventi che da esse derivano.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 5 bis - Attuazione del principio di sussidiarietà
1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa quello della sussidiarietà, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione, per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.
4. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizione fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
5. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell'ente.
6. Il Sindaco, con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, puo' proporre quelle, individuate con l'intervento del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Preso atto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta definisce con la Conferenza dei Dirigenti dei servizi e con il concorso delle associazioni interessate, le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La Giunta ed i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni sociali, che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.
Articolo 6 - La semplificazione amministrativa
1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
- a) Il Comune dispone la piu' ampia
semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli
organi elettivi e della organizzazione di gestione consentita, dalla legislazione
vigente, nell'ambito della propria autonomia. L'obiettivo di tale azione
è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e
costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici
adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere un'organizzazione
rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali,
che assolva nel modo piu' efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
- b) In apposite riunioni del Comitato
di Direzione, indette e coordinate dal Direttore Generale, i Dirigenti ed
i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono
stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il
programma degli interventi da effettuare per conseguire il risultato di
cui sopra.
- c) Ciascun Dirigente, per quanto
di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti
amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini
e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli
obblighi, determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure
essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale
i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore
è dotato, d'intesa con il responsabile del servizio. Informa il Sindaco
degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto
e comunque trascorsi venti giorni dalla comunicazione, adotta le determinazioni
di sua competenza.
- d) Il Dirigente, per gli interventi
per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali,
propone al Sindaco ed al Presidente le deliberazioni da sottoporre al Consiglio.
Sulle modifiche regolamentari che comportino riduzioni di entrate od aumenti
di spesa esprime il parere il Responsabile del Servizio Finanziario.
- e) Il Comune assume le iniziative
ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione
di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- f) La semplificazione dell'azione
amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi,
costituiscono uno degli obiettivi principalei degli organi elettivi e della
dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente
verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
- g) Il regolamento definisce le categorie delle persone inabili, non abbienti e in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.
Articolo 6 bis - Pari opportunità
1. Il Comune favorisce e cura la realizzazione di iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale ed in tutti gli organi collegiali del Comune nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.2. L'Amministrazione Comunale adotta tutte le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle donne che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.
Articolo 7 - Caratteristiche costitutive
1. Il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri nell'ambito del proprio territorio.2. Puo' estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del territorio comunale, con la cura dei loro interessi generali e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in Prato, nel Palazzo Comunale e puo' essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.
4. Elementi distintivi del Comune di Prato sono lo Stemma ed il Gonfalone. Il loro uso è disciplinato da apposito regolamento comunale.
Capo III
La Potestà Regolamentare
Articolo 8 - I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono lo strumento propulsivo dell'attività del Comune. Essi sono formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, fatti salvi quelli per i quali prevede la competenza della Giunta Comunale in materia di adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.2. La potestà regolamentare è esercitata in conformità dei principi stabiliti dalla legge e dello Statuto.
3. I regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa del Consiglio stesso, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e diventano esecutivi decorsi i termini previsti dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Il regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e diventa esecutivo dopo il 10^ giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
Capo IV
Le funzioni di Programmazione e Pianificazione
Articolo 9 - Programmazione e pianificazione
1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi necessari.2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo i criteri e le procedure della legge regionale.
4. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.
Articolo 9 bis - Gestione associata di funzioni e servizi
1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le piu' ampie forme di collaborazione e cooperazione per assicurare, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli piu' elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi puo' partecipare la Provincia, per quanto di sua competenze ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercitano le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Puo' essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi e raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi piu' rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di costi e di tempi.

