Statuto comunale
Titolo II
Gli organi elettivi
Capo I
Ordinamento
Articolo 10 - Norme generali
1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale ed il Sindaco.2. Agli organi elettivi è affidata la rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.
3. Possono essere nominati, rappresentanti negli Enti, Aziende, Società e Istituzioni partecipate dall'Amministrazione Comunale componenti del Consiglio e della Giunta Comunale, nonchè i componenti dei Consigli Circoscrizionali, quando l'oggetto sociali e le finalità perseguite dai predetti Enti, Aziende, Società e Istituzioni siano in connessione con il mandato elettivo, secondo i criteri previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
Capo II
Il Consiglio Comunale
Articolo 11 - Ruolo e competenze generali
1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.2. Il Consiglio individua ed interpreta i bisogni e gli interessi generali della Comunità attivando, a tale scopo, in ogni caso in cui sia possibile, anche forme di collaborazione con gli altri enti e istituzione presenti sul territorio e stabilisce gli indirizzi coerenti, guidando e coordinando tutte le attività del Comune. Su di esse il Consiglio esercita il controllo politico-amministrativo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli atti fondamentali e dal documento programmatico.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Articolo 12 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) ai criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b/1) agli atti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e per la disciplina generale delle tariffe per la gruizione dei beni e dei servizi, nonchè per le rispettive modifiche;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- e/1) agli indirizzi in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- e/2) alle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- f) alle decisioni in merito al conferimento della cittadinanza onoraria e alla promozione di gemellaggi con altre città o comunità.
2/bis. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche presentate dal Sindaco ai sensi dell'art. 29 comma 3 del presente Statuto;
3.Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.
4. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perchè adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei Conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilità e orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.
7. Il Consiglio Comunale, al fine di armonizzare l'attuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, esprime ed affida al Sindaco, avvalendosi degli opportuni strumenti consultivi, propositivi e di coordinamento dei soggetti e movimenti interessati, gli indirizzi necessari per programmare e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 13 - Funzioni di controllo politico-amministrativo
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
3. è istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. Sui risultati di tale controllo di gestione si attiva un confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di migliorare, con l'apporto degli stessi lavoratori, l'efficacia dei servizi prestati.
4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, con le seguenti modalità:
- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
- a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
- b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
- e) la relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti;
- f) la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.
8. Il Consiglio si avvale, inoltre, per il suo controllo sull'attività del Comune, delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziario e delle relazioni e segnalazioni del Difensore Civico.
Articolo 14 - Gli atti fondamentali
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva, oltrechè per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per i provvedimenti ad esso attribuiti da altre disposizioni del decreto suddetto, da leggi ad esso successive, nonchè per quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.Articolo 15 - Il Presidente del Consiglio Comunale
1.Il Consiglio Comunale elegge, fra i suoi componenti e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Presidente.1 bis. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; egli, inoltre, è tenuto a richiamare gli organi politici e burocratici al perfetto rispetto dei tempi e delle modalità che consentano la migliore informazione ai consiglieri.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, è l'interprete degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare. Coordina l'attività di tutte le Commissioni consiliari; ai fini di un migliore coordinamento e programmazione dei lavori del Consiglio comunale, convoca, periodicamente, i Presidente delle Commissioni.
Articolo 15 bis - Vice Presidenti e Ufficio di Presidenza
1. È istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, composto dal Presidente e due Vice Presidenti, quale Commissione consiliare permanente; in tale veste esso opera in deroga alle norme di composizione e funzionamento previste dai successivi articoli.2. Il Consiglio Comunale elegge, tra i suoi componenti e secondo le modalità fissate dal Regolamento, due Vice Presidenti che svolgono funzioni vicarie del Presidente, in ogni caso di sua assenza o impedimento.
3. L'Ufficio di Vice Presidente è gratuito.
Articolo 16 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. (abrogato)
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
- a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) dal Segretario comunale e dalla Direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
7. (abrogato)
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I Consiglieri che non intervengono a sei adunanze consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento l'interessato ha diritto a far pervenire scritti difensivi oppure ad essere sentito dal Consiglio Comunale.
10. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Articolo 17 - I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere.2. (abrogato)
3. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale. Ad essa possono partecipare, con solo diritto di parola, il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale.
4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare costituisce ad ogni effetto Commissione consiliare permanente.
5. Nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, che ha competenza per tutti gli affari istituzionali, viene concordata la programmazione delle riunioni, definito l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio, previsto il numero ed i tempi di trattazione di interrogazioni, interpellanze, comunicazioni, mozioni e ordini del giorno, al fine di assicurare il migliore svolgimento dei lavori del Consiglio.
6. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
7. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite. 8. Nel Bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere prevista l'assegnazione di un budget di spesa per l'attività dei gruppi consiliari per l'espletamento del loro mandato. Le modalità per la sua determinazione e gestione sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Articolo 18 - Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti.2. Il numero e l'ambito tematico di competenza delle Commissioni consiliari permanenti sono stabiliti dal regolamento, che determina anche le risorse logistiche e di personale messe a loro disposizione dall'Amministrazione.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni consiliari.
4. La nomina delle Commissioni consiliari permanenti è effettuata, con votazione in forma palese, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, gli Assessori nonchè i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni delle stesse, con diritto di parola e senza diritto di voto.
7. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
8. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali del Comune e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informative e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal regolamento. Esse vigilano in particolare sul funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli Enti o Società di capitali cui a qualsiasi Titolo il Comune partecipi.
9. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio comunale, e possono sottoporre all'approvazione di esso atti deliberativi di indirizzo nei settori di loro competenza.
10. Laddove venga istituita la Commissione Consiliare Permanente di controllo o di garanzia, la presidenza della stessa è attribuita ad un consigliere di opposizione.
Articolo 19 - Iniziativa delle proposte
1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni consiliari ed a tutti i Consiglieri.2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte delle Commissioni consiliari e dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.
Articolo 20 - Norme generali di funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
Articolo 21 - Commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, che restano in carica per un periodo limitato e prestabilito, incaricandole dello studio ed impostazione di interventi, progetti e piani di rilevanza straordinaria, che hanno carattere generale o che richiedono valutazioni specifiche conseguibili con il concorso di competenze specializzate e per tali motivi non rientrano nelle attribuzioni delle Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali sono composte da Consiglieri comunali, da dipendenti comunali e da esperti esterni. Il Consiglio comunale sceglie i membri esterni fra docenti universitari, liberi professionisti, e persone che per studio od attività prestata abbiano riconosciuta competenza nella materia da trattare. Con la deliberazione di nomina della Commissione ne viene stabilito il coordinatore, definito l'oggetto dell'incarico, fissato il termine entro il quale la stessa deve concludere i lavori. Può essere previsto che la Commissione riferisca al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori, oltre che sottoporre allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione finale. La Commissione, concluso l'incarico, rimette gli atti al Sindaco e cessa definitivamente la sua attività.2. Su proposta del Sindaco o su istanza di uno o più Consiglieri comunali il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali di indagine su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali, nei confronti di Enti o Aziende sui quali il Comune esercita la propria vigilanza, e nei confronti dei propri rappresentanti in seno ad Enti o Aziende. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento. Coordinatore di tale Commissione di indagine, organo di controllo e garanzia, è eletto un consigliere di opposizione.
Capo III
La Giunta Comunale
Articolo 22 - Composizione e nomina
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori entro il massimo previsto dalla Legge, scelti al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.2. I componenti della Giunta Comunale fra cui il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
Articolo 23
(abrogato)Articolo 24 - Ruolo e competenze generali
1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione di atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Articolo 25 - Esercizio delle funzioni
1. Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Quando sostituiscono il Sindaco, gli Assessori esercitano anche tutte le funzioni a lui attribuite.
4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i Dirigenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.
Articolo 26 - Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Articolo 27 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori
1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio dei singoli assessori per altra causa e la loro sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.Articolo 28 - Norme generali di funzionamento
1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Dirigenti e Funzionari del comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione o loro delegati, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.
Capo IV
Il Sindaco
Articolo 29 - Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità, è responsabile dell'Amministrazione Comunale e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale o in quella immediatamente successiva il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Il Sindaco sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
6. Quale Ufficiale del governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quando stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Il Sindaco informa la popolazione, utilizzando i più efficaci mezzi di comunicazione, su situazioni di pericolo per calamità naturali o per la sicurezza. Quando lo ritenga oppurtuno crea organismi di coordinamento, ai quali chiama a partecipare i rappresentanti degli enti e degli uffici che possano contribuire alla soluzione dei problemi.
Articolo 30 - Rappresentanza e coordinamento
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione (fermi restando i suoi poteri di intervento in materia previsti nei casi di emergenza indicati dalla legge), gli orari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonchè d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Articolo 31 - Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione temporanea in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco tutte le sue funzioni fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.
Articolo 32 - Poteri d'ordinanza
1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Capo V
Le Commissioni Comunali
Articolo 33 - Le Commissioni comunali
1. La nomina delle Commissioni comunali istituibili secondo i criteri di legge o del presente Statuto che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.2. La nomina delle Commissioni comunali istituibili secondo i criteri di legge o del presente Statuto, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata, ove non previsto diversamente dal regolamento istitutivo, dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

