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Comune di Prato

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Statuto comunale

Titolo VIII
Gestione economico-finanziaria e contabilità



Capo I
La Programmazione Finanziaria

Articolo 72 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, e sentito il parere dei Consigli di circoscrizione, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti a consultazione dei Consigli circoscrizionali e degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi proposte e pareri con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario entro il termine e secondo i principi fissati dalla legge.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Articolo 73 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
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Capo II
L'Autonomia Finanziaria

Articolo 74 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. I corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono determinati tenendo conto anche della effettiva fruizione dei servizi stessi.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 75 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno Titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.
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Capo III
La Conservazione e Gestione del Patrimonio

Articolo 76 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla Giunta sulla scorta di criteri previamente stabiliti.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, oltrechè nell'ipotesi di cui all'art. 75 comma 2, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti la opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini del Comune, o infine sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
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Capo IV
La Revisione Economico-Finanziaria ed il Rendiconto della Gestione

Articolo 77 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Articolo 78 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
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Capo V
Appalti e Contratti

Articolo 79 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente individuato con le modalità stabilite dal regolamento.

5. (abrogato)
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Capo VI
Il Controllo della Gestione

Articolo 80 - Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, definisce le linee-guida dell'attività di controllo della gestione e dispone gli indirizzi secondo i quali la Giunta provvederà ad attuarli.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

5. Apposito ufficio è istituito per lo svolgimento delle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparaione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.

7. Il controllo della gestione è effettuato per l'intera attività amministrativa e gestione del Comune ed è svolto con cadenza periodica non superiore ad un trimestre. Si articola nelle seguenti fasi: 8. L'ufficio redige trimestralmente distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate relative sia al controllo strategico di attuazione del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro i primi dieci giorni successivi al trimestre, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, ove costituita. Il Sindaco e la Giunta, collegialmente, e la Commissione consiliare, pure collegialmente, possono effettuare presso l'ufficio ogni approfondimento utile per il miglioramento della funzionalità dell'organizzazione comunale. La Commissione riferisce al Consiglio le risultanze degli atti trasmessi dall'ufficio, insieme con le proposte ed il Sindaco e la Giunta comunicano le loro valutazioni e indicazioni.

9. Relativamente agli organi competenti, sussistono tre distinte categorie di controllo:
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Capo VII
Tesoreria e Concessionario della Riscossione

Articolo 81 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad uno o più istituti di credito che dispongano di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, non tacitamente, ma a seguito di nuova deliberazione del Consiglio comunale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
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Titolo IX
Collaborazione e rapporti con altri enti

Articolo 82 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Articolo 83 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, sociale, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Articolo 84 - La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
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Titolo X
Norme Transitorie e Finali

Articolo 85 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali e degli altri organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. Nessuna deliberazione di revisione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

4. Con l'approvazione del regolamento dei Consigli Circoscrizionali il Consiglio Comunale stabilisce i servizi di base la cui gestione costituisce funzione propria delle Circoscrizioni. La competenza diretta dei Consigli Circoscrizionali in merito ai servizi predetti sarà affermata nel presente Statuto mediante apposita modifica che verrà allo stesso apportata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, anche in deroga a quanto dispone il precedente quinto comma.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata prima di un anno dalla data in cui è stata respinta. Se viene ulteriormente rigettata, non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il Consiglio comunale che l'ha esaminata.

6. Ogni cittadino può assumere l'iniziativa di modifica dello Statuto, depositare presso l'apposita Commissione consiliare proposte di emendamento e avere notizia del parere espresso sulle sue proposte dalla Commissione stessa.

Articolo 86 - Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.

2. I regolamenti restano in vigore fino alla scadenza del termine previsto dallo statuto per il loro adeguamento.

3. Trascorso il termine suddetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti che non sono stati adeguati, divenute incompatibili con lo statuto.

Articolo 86 bis - Copertura rischi degli amministratori

All'attuazione di quanto disposto dal comma 10 del precedente articolo 16 si provvederà, per la prima volta, nel corso dell'esercizio finanziario 2000, non appena assicurate le necessarie disponibilità finanziarie.

Articolo 87 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

6. A tal fine, dello Statuto e delle sue modifiche saranno inviate copie ai Consiglieri comunali, alle sedi delle Circoscrizioni, ai responsabili delle strutture comunali di massima dimensione, a tutti gli organismi previsti dallo Statuto stesso, ai Presidenti delle aziende o enti ai quali il Comune partecipa e ad ogni altra istanza; sarà inoltre assicurata, con qualsiasi forma, la massima informazione ai cittadini.
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