Ordinanza del 24.06.1999
Fognature a cielo aperto
Il Sindaco
Considerato quanto segue:- che con D.C.C. n. 51 del 05.02.1998 è stata trasferita al Consiag la completa gestione della rete fognaria cittadina;
- che per sistema fognario si intende il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee atte a raccogliere e ad allontanare le acque di scarico provenienti da insediamenti civili o industriali;
- che parte della rete fognaria è caratterizzata da canali a cielo aperto che necessitano pertanto di operazioni di pulizia, profilamento e quant'altro necessario a permettere un normale deflusso delle acque, eliminando pericoli di inondazioni;
- che i proprietari di fondi laterali alle strade
comunali e rurali e tutti i proprietari frontieri di fossi, rii e corsi
d'acqua in genere devono provvedere, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del
25 Luglio 1904, alla esecuzione delle opere di tutela del territorio, con
particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali:
- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- considerato altresì che tali opere sono state in parte disattese e che è necessaria una preventiva opera di manutenzione, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, e che tali operazioni sono di competenza del CONSIAG; - visto in particolar modo l'art. 96 comma "f"del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904, relativo alle indicazioni delle distanze da tenere al piè dell'argine;
- ritenuto che ricorrono i motivi di contingibilità ed urgenza, a norma dell'art. 38 della L. 142 del 08.06.1990, per l'adozione di provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, consistenti nelle opere di ripulitura, risagomatura e quant'altro necessario per permettere il normale deflusso delle acque nelle fognature a cielo aperto;
Ordina
tutti i proprietari di terreni o ad altro titolo fronteggianti le suddette fognature a cielo aperto, devonoprovvedere immediatamente alla rimozione di ogni impedimento mobile e ostacolo fisso, entro una fascia di quattro metri, da misurarsi a piè dell'argine, come previsto dal Regio Decreto n. 523 del 1904 e devono comunque rendere accessibile detti trAtti di fognatura ai tecnici e ai mezzi del CONSIAG per permettere l'adozione di tutti gli interventi necessari alla buona funzionalità della fognatura.
Avverte
- che in caso di inottemperanza gli interventi sopra ordinati verranno eseguiti d'ufficio in danno deisoggetti obbligati, da parte del personale del CONSIAG con l'ausilio, occorrendo, della forza pubblica.
- Avverte inoltre che il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
- che il CONSIAG, in qualità di Ente incaricato
all'esecuzione dei lavori, provvederà, con l'ausilio dei mezzi che
si renderanno opportuni, alle necessarie opere di manutenzione delle fognature
a cielo aperto, intervenendo nelle proprietà private ove tale intervento
si renda necessario e improrogabile. Dispone inoltre la trasmissione della
presente ordinanza a:
Provincia di Prato - Vigili Urbani
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Genio Civile
Protezione Civile