Istituzione del servizio "Ottimizzazione raccolta rifiuti aree non domestiche"
Il Sindaco
- Visti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. 22/97 Decreto Ronchi (35%);
- Visti gli obiettivi e i valori guida di raccolta differenziata previsti dal D.C.R.T 88/98 (35%);
- Visto il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti Delibera R.T. 111 del 16/02/2004 che pone il conseguimento dell'obiettivo finale di raccolta differenziata al 03/03/2007 minimo (40%) e il valore guida (45%);
- Visti gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di incrementare la Raccolta Differenziata;
- Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 43 del 31/03/2005 di seguito identificato come "Regolamento";
- Vista l'Ordinanza P.G. 43155 del 01/07/2005 "Modalità di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata";
- Considerate le finalità dello stesso Decreto Ronchi, ovvero favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero;
- Tenuto conto che il recupero dei rifiuti permette di preservare l'ambiente da ulteriore inquinamento e permette il risparmio di notevoli risorse naturali;
- Visti in dettaglio i seguenti articoli del Regolamento
- Articolo 4 comma 2: il Gestore è tenuto ad effettuare la sua attività con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento secondo gli standard e le frequenze stabile dal Contratto di servizio;
- Art. 11 comma 3: il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani interni, esterni e assimilati;
- Art. 12 comma 4: i rifiuti assimilati possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel Contratto di servizio e nel Piano finanziario;
- Art. 13 comma 2: sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno dei contenitori collocati sulla sede stradale;
- Art. 14 comma 1 b: è vietato di immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati i rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate, i rifiuti ingombranti, i rifiuti speciali non assimilati, le sostane liquide, i materiali accesi, ed i materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);
- Art. 26 comma 1: possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con Ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero dei materiali;
- Art. 26 comma 3: le Ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati;
- Visti i seguenti divieti:
- art. 43 D.Lgs. 22/97 (divieto di immettere gli imballaggi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani);
- art. 14 D.Lgs. 22/97 (divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti di qualsiasi genere);
- art. 2.2.4 D.C.R.T. 88/98 (divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta di beni durevoli e specifici rifiuti);
- Visto l'art. Art. 7 bis D.Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Sanzioni Amministrative).
- Considerato che il Servizio denominato "Porta a porta attività non domestiche con esposizione del contenitore personale", è stato sperimentato per circa un anno ed i risultati della sperimentazione sono stati positivi.
Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore del servizio di raccolta intende istituire il servizio "Porta a porta attività non domestiche con esposizione del contenitore personale", sono obbligate a conferire il rifiuto secco non riciclabile con le modalità come di seguito descritto:
- Abolizione del cassonetto stradale
- Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti
rifiuti:
- rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- rifiuti speciali;
- rifiuti potenzialmente pericolosi;
- rifiuti elencati nell'art. 8 del D.Lgs. 22/97, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e la altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
- Il Soggetto Gestore fornisce ad ogni utenza o gruppo di utenze, in funzione del rifiuto prodotto stimato, un contenitore di capacità di 1700 litri destinato alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
- Il contenitore è fornito all'utenza in comodato d'uso e da questa deve essere tenuto secondo le regole "del buon padre di famiglia".
- Sarà cura dell'utenza il corretto utilizzo e il buon uso del cassonetto affidato.
- Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
- Nel caso di furto il Soggetto Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
- Il contenitore è dotato di ruote e di serratura per la chiusura dei coperchi, la cui chiave è fornita dal Soggetto Gestore.
- Il contenitore consegnato all'utenza deve essere collocato all'interno di aree private o di pertinenza.
- Il contenitore e la chiave, al momento della cessazione dell'attività, sono ritirati a cura del Soggetto Gestore su richiesta dell'utente.
- Il contenitore dovrà essere esposto da parte dell'utenza sotto la sua esclusiva responsabilità solo quando pieno e nei giorni ed orari indicati sull'apposito calendario che ogni anno sarà predisposto dal Soggetto Gestore e recapitato all'utente.
- Il contenitore dovrà essere esposto presso piazzole ecologiche stradali finalizzate allo stazionamento dei contenitori per lo svuotamento tramite compattatore presa laterale monoperatore
- L'utente deve assicurarsi che, prima dell'esposizione presso la piazzola ecologica stradale, il coperchio del contenitore resti chiuso.
- Il contenitore dopo lo svuotamento deve essere sempre riportato dall'utente entro il confine di Proprietà.
- L'utenza, in caso di malfunzionamento o rottura del cassonetto personale, mancata esecuzione del servizio di svuotamento, dovrà fare segnalazione tempestiva al Soggetto Gestore che provvederà ad intervenire per la soluzione del problema segnalato.
- Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.
Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, e in base alle norme di seguito elencate, verranno applicate le sanzioni:
- Applicazione Titolo VI del Regolamento del Comune di Prato per la gestione dei rifiuti (Del. 43/2005);
- Applicazione L. 689/81 e D.Lgs. 267/00;
- Applicazione artt. 50 e 51 D.Lgs. 22/97;
Le autorità preposte sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalle L. 689/81 e D.Lg. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/1997.