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Comune di Prato

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Ordinanza P.G. n. 63464 del 10.10.2005

Istituzione del servizio "Ottimizzazione raccolta rifiuti aree non domestiche"

Il Sindaco

Ordina

Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore del servizio di raccolta intende istituire il servizio "Porta a porta attività non domestiche con esposizione del contenitore personale", sono obbligate a conferire il rifiuto secco non riciclabile con le modalità come di seguito descritto:

  1. Abolizione del cassonetto stradale
  2. Il rifiuto secco non riciclabile non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
    • rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
    • rifiuti speciali;
    • rifiuti potenzialmente pericolosi;
    • rifiuti elencati nell'art. 8 del D.Lgs. 22/97, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e la altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
  3. Il Soggetto Gestore fornisce ad ogni utenza o gruppo di utenze, in funzione del rifiuto prodotto stimato, un contenitore di capacità di 1700 litri destinato alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
  4. Il contenitore è fornito all'utenza in comodato d'uso e da questa deve essere tenuto secondo le regole "del buon padre di famiglia".
  5. Sarà cura dell'utenza il corretto utilizzo e il buon uso del cassonetto affidato.
  6. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
  7. Nel caso di furto il Soggetto Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
  8. Il contenitore è dotato di ruote e di serratura per la chiusura dei coperchi, la cui chiave è fornita dal Soggetto Gestore.
  9. Il contenitore consegnato all'utenza deve essere collocato all'interno di aree private o di pertinenza.
  10. Il contenitore e la chiave, al momento della cessazione dell'attività, sono ritirati a cura del Soggetto Gestore su richiesta dell'utente.
  11. Il contenitore dovrà essere esposto da parte dell'utenza sotto la sua esclusiva responsabilità solo quando pieno e nei giorni ed orari indicati sull'apposito calendario che ogni anno sarà predisposto dal Soggetto Gestore e recapitato all'utente.
  12. Il contenitore dovrà essere esposto presso piazzole ecologiche stradali finalizzate allo stazionamento dei contenitori per lo svuotamento tramite compattatore presa laterale monoperatore
  13. L'utente deve assicurarsi che, prima dell'esposizione presso la piazzola ecologica stradale, il coperchio del contenitore resti chiuso.
  14. Il contenitore dopo lo svuotamento deve essere sempre riportato dall'utente entro il confine di Proprietà.
  15. L'utenza, in caso di malfunzionamento o rottura del cassonetto personale, mancata esecuzione del servizio di svuotamento, dovrà fare segnalazione tempestiva al Soggetto Gestore che provvederà ad intervenire per la soluzione del problema segnalato.
  16. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.
Avverte

Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, e in base alle norme di seguito elencate, verranno applicate le sanzioni:

Le autorità preposte sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avvisa

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sanzioni in osservanza della presente ordinanza

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalle L. 689/81 e D.Lg. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e dagli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/1997.


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