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Comune di Prato

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Ordinanza del 19.09.2005

Comportamenti nei confronti delle zanzare

Il Sindaco

Ordina

alla cittadinanza, annualmente dal 1 marzo fino al 31 ottobre, quanto segue :

  1. di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
  2. di procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatoi, cisterne ecc., e di provvedere alla loro accurata pulizia;
  3. di provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili privati e possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarli di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto de prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;
  4. di introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi ,quali i vasi portafiori dei cimiteri, o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
  5. di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.
  6. di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
  7. di coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione degli orti, i quali possono originare focolai massivi di zanzare;
  8. di controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
  9. di consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso al personale della società ASM SpA affinché possa procedere al necessario controllo;

Ordina in oltre

Che nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno, allo scopo di migliorare l'efficacia della lotta contro le zanzare,

Revoca

L'Ordinanza P.G. n. 25601 del 26/04/2002

Avverte

Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da € 25 a € 500) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81). La Polizia Municipale e l'Azienda USL n. 4 di Prato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avvisa

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR contro il presente atto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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