Ordinanza del 19.09.2005
Comportamenti nei confronti delle zanzare
Il Sindaco
- preso atto che il territorio comunale di Prato è interessato dalla presenza della cosiddetta zanzara tigre (Aedes Albopictus);
- rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso dove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi dei fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;
- tenuto conto della necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza igienico sanitaria derivante dall'infestazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita; ;
- considerato pertanto necessario ed urgente provvedere ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale per contenere l'infestazione delle specie di zanzare moleste, ed in particolare della cosiddetta "zanzara tigre" (Aedes Albopictus), al fine di ridurre questo infestante, da estendersi necessariamente anche alle aree di proprietà privata, per garantire l'efficacia della campagna stessa;
- dato atto che le operazioni di disinfestazione e disinfezione di aree pubbliche sono state affidate dall'Amministrazione Comunale alla società ASM SpA;
- visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
alla cittadinanza, annualmente dal 1 marzo fino al 31 ottobre, quanto segue :
- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
- di procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatoi, cisterne ecc., e di provvedere alla loro accurata pulizia;
- di provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili privati e possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarli di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto de prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;
- di introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi ,quali i vasi portafiori dei cimiteri, o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.
- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- di coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione degli orti, i quali possono originare focolai massivi di zanzare;
- di controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
- di consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso al personale della società ASM SpA affinché possa procedere al necessario controllo;
Ordina in oltre
Che nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno, allo scopo di migliorare l'efficacia della lotta contro le zanzare,- le aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), devono provvedere alla relativa disinfestazione con la periodicità prevista in rapporto al prodotto insetticida utilizzato;
- le aziende che gestiscono attività di ricambio pneumatici auto e moto e le aziende che a qualsiasi titolo detengono pneumatici su aree di pertinenza, devono provvedere a stoccare i pneumatici usati in maniera tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- le aziende che esercitano attività di rottamazione veicoli devono provvedere, con periodicità almeno mensile, alla disinfestazione delle aree scoperte dove viene svolta l'attività.
Revoca
L'Ordinanza P.G. n. 25601 del 26/04/2002Avverte
Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da € 25 a € 500) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81). La Polizia Municipale e l'Azienda USL n. 4 di Prato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.Avvisa
Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR contro il presente atto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.